Conferimento di partecipazioni e valutazione preventiva degli effetti fiscali

Conferimento di partecipazioni: verifica preventiva degli artt. 175 e 177 TUIR, holding non quotate, soglie, catena partecipativa e ragioni economiche.

Il conferimento di partecipazioni richiede una valutazione preventiva perché il valore di realizzo e il percorso normativo da esaminare dipendono dalla struttura concreta dell’operazione. Occorre distinguere i soggetti coinvolti, la residenza, l’esercizio d’impresa, i diritti di voto, il costo fiscalmente riconosciuto, le scritture della conferitaria e, nelle holding, la catena partecipativa.

La domanda utile non è quale conferimento sia più conveniente in astratto. È verificare se i dati del caso indirizzano verso l’art. 175 TUIR, l’art. 177, comma 2, oppure, quando manca l’acquisizione o l’incremento del controllo, verso le condizioni specifiche del comma 2-bis. Per una holding non quotata si aggiungono le verifiche interpretative del comma 2-ter.

In sintesi

  • L’art. 175 TUIR riguarda conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento tra soggetti residenti in Italia che esercitano imprese commerciali.
  • L’art. 177, comma 2, riguarda il conferimento con cui la conferitaria acquisisce o incrementa il controllo previsto dall’art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile.
  • Il comma 2-bis dell’art. 177 disciplina un percorso distinto quando la conferitaria non acquisisce né incrementa quel controllo e ricorrono entrambe le condizioni previste dalla norma.
  • Per partecipazioni in holding non quotate, il comma 2-ter richiede controlli su partecipazioni dirette e indirette, controllo delle società interposte, valori contabili e demoltiplicazione della catena.
  • Le ragioni economiche, organizzative o gestionali del riassetto vanno esaminate separatamente dal profilo fiscale ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000.

Individuare il controllo prima di scegliere la norma

L’art. 2359 del codice civile considera controllata, tra gli altri casi, la società nella quale un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante. Definisce collegata la società sulla quale è esercitata un’influenza notevole, presunta con almeno un quinto dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, o un decimo per le società con azioni quotate.

La verifica parte quindi da diritti di voto, compagine e assetto prima e dopo il conferimento. La percentuale di capitale, presa isolatamente, non sostituisce questo controllo. È utile ricostruire anche il soggetto che effettua il conferimento e quello che riceve la partecipazione, poiché i presupposti delle disposizioni non coincidono.

Quando esaminare l’art. 175 TUIR

L’art. 175 disciplina i conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali. Il valore di realizzo è quello attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente oppure, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del conferitario.

La norma contiene inoltre una specifica disciplina per il valore di realizzo inferiore al costo fiscalmente riconosciuto e al valore normale, nonché un caso in cui il comma 1 non si applica per le partecipazioni prive dei requisiti di esenzione indicati dalla disposizione. Per questo il confronto deve includere costo fiscale, valori iscritti da entrambe le parti e requisiti richiamati dalla norma, senza sovrapporre tali dati al test del controllo dell’art. 177.

Art. 177: controllo acquisito e partecipazioni qualificate

Ai sensi dell’art. 177, comma 2, il conferimento va esaminato quando la conferitaria acquisisce il controllo, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, o incrementa la percentuale di controllo. In questa fattispecie il valore di realizzo del conferente corrisponde alla quota delle voci di patrimonio netto formata dalla conferitaria per effetto del conferimento. Il passaggio operativo consiste nel confrontare il costo fiscale conosciuto con il progetto di iscrizione e con la formazione del patrimonio netto presso la conferitaria.

Quando invece la conferitaria non acquisisce né incrementa il controllo, il comma 2-bis estende l’applicazione del comma 2 soltanto se ricorrono entrambe le condizioni previste. La partecipazione conferita deve rappresentare diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiori al 2% per titoli negoziati in mercati regolamentati o al 20% negli altri casi, oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% per titoli negoziati o al 25% negli altri casi. Inoltre, la conferitaria deve essere partecipata esclusivamente dal conferente oppure, se il conferente è una persona fisica, anche dai familiari indicati dalla norma.

Questi controlli sono autonomi rispetto al comma 2: non basta superare una soglia se manca la condizione sulla compagine della conferitaria, e non è corretto usare il comma 2-bis per descrivere il caso in cui la conferitaria acquisisce o incrementa il controllo. Per impostare il confronto complessivo può essere utile verificare gli indicatori del risparmio fiscale da controllare prima di decidere, distinguendo dati societari, costo fiscale e liquidità disponibile.

Holding e rapporti infragruppo: verifiche lungo la catena

Per una partecipazione conferita in una società non quotata che rientra nei soggetti indicati dall’art. 162-bis, comma 1, lettera b) o lettera c), n. 1, l’interpretazione dell’art. 177, comma 2-ter richiede di applicare il test del comma 2-bis con condizioni ulteriori. Le soglie devono sussistere per partecipazioni detenute direttamente dalla società conferita in soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 162-bis, comma 1, lettera b) o lettera c), n. 1, oppure indirettamente tramite società di tali categorie controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2.

Non è sufficiente ricostruire le percentuali. Il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle partecipate rilevanti deve essere costituito prevalentemente dal valore contabile dei patrimoni netti delle società nelle quali sono detenute partecipazioni superiori alle soglie del comma 2-bis. La verifica considera l’eventuale demoltiplicazione della catena e i dati del bilancio relativo all’ultimo esercizio antecedente al conferimento; nel calcolo indicato dalla disposizione non rientrano i valori contabili dei patrimoni netti delle società comprese nelle categorie dell’art. 162-bis richiamate dal comma 2-ter.

La denominazione di holding non risolve la classificazione. Occorre verificare se la società rientra nelle categorie richiamate dall’art. 162-bis sulla base dei dati di bilancio pertinenti, poi mappare controllate, percentuali, diritti di voto e valori contabili. Un confronto preventivo su alternative, liquidità e documentazione prima di un’operazione aiuta a non confondere un possibile effetto sul carico fiscale con un diverso fabbisogno finanziario.

Caso tipo: conferimento in una holding di famiglia

Scenario ipotetico: un socio persona fisica valuta il conferimento di una partecipazione in una società operativa a una holding non quotata, con l’obiettivo dichiarato di accentrare la governance e ordinare futuri investimenti o rapporti infragruppo. Non è un caso reale e non assegna un trattamento fiscale all’operazione.

  1. Si ricostruiscono diritti di voto, capitale, patrimonio e compagine della conferitaria prima e dopo il conferimento.
  2. Se la conferitaria acquisisce o incrementa il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, si esamina il comma 2 dell’art. 177 e la formazione del patrimonio netto.
  3. Se non acquisisce né incrementa il controllo, si verifica separatamente il superamento delle soglie di voto o di capitale/patrimonio del comma 2-bis e la compagine ammessa della conferitaria.
  4. Se la società conferita è una holding non quotata rilevante ai sensi del comma 2-ter, si ricostruiscono partecipazioni dirette e indirette, controlli delle interposte, patrimoni netti contabili e demoltiplicazione.

L’esito operativo del caso tipo è individuare i dati da sottoporre alla valutazione professionale e il ramo normativo da approfondire. Le informazioni che incidono maggiormente sono l’effettivo controllo, le soglie applicabili, la compagine della conferitaria e, nella catena di holding, la prevalenza dei valori contabili richiesta dalla disposizione interpretativa.

Ragioni economiche e abuso del diritto

L’art. 10-bis della legge n. 212/2000 collega l’abuso del diritto a operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La stessa disposizione precisa che non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche organizzative o gestionali, dirette a un miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.

Nel riassetto partecipativo conviene descrivere in modo coerente la funzione della holding, le decisioni di governance, gli investimenti e i rapporti infragruppo che l’operazione intende organizzare. Delibere, statuti, patti e assetto operativo sono elementi utili alla ricostruzione del caso; questa indicazione è una cautela professionale di coerenza documentale, non un adempimento aggiuntivo previsto dalla norma.

Quando coinvolgere lo studio

Il confronto con lo studio è indicato prima di firmare o deliberare se non è chiaro quale controllo risulti prima e dopo il conferimento, se si valuta il comma 2-bis oppure se la partecipazione riguarda una holding con più livelli societari. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, coordinando dati societari, contabili e documentali per valutare le alternative applicabili.

Per il primo contatto indica situazione, urgenza ed elenco dei documenti disponibili: visure e statuti, compagine sociale, ultimo bilancio, prospetto delle partecipazioni, costo fiscale noto, delibere o bozze di patti. Le modalità di trasmissione di eventuali documenti riservati saranno concordate dopo il contatto. Per una prima valutazione senza impegno, richiedi una valutazione del tuo risparmio fiscale.

Fonti e riferimenti

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